Sapevi che la non conformità alle normative sui cookie GDPR potrebbe costarti sanzioni da 10 mila a 120 mila euro? Infatti, l’installazione di cookie sul dispositivo dell’utente senza aver raccolto preventivamente il consenso espresso è una violazione grave che molti siti commettono quotidianamente.
Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati stabilisce regole precise per la tutela dei dati personali online. Innanzitutto, il consenso ai cookie deve essere prestato liberamente, essere specifico, informato e basato su un’azione positiva esplicita. Inoltre, come titolari del trattamento, abbiamo l’obbligo di raccogliere il consenso informato degli utenti prima di memorizzare o accedere alle informazioni sui loro dispositivi. In realtà, sebbene il GDPR richieda esplicitamente la raccolta del consenso prima dell’impostazione dei cookie, molti siti web continuano a commettere errori fondamentali nella gestione della cookie compliance.
In questa guida, pensata per essere chiara e accessibile anche a chi non ha competenze tecniche, analizzeremo i cinque errori critici più comuni relativi alla cookie privacy policy e ti mostreremo come evitarli per rendere il tuo sito pienamente conforme alle normative. Scoprirai perché il tuo cookie banner GDPR potrebbe non essere a norma e quali semplici correzioni apportare per tutelare la tua attività online.
L’errore più comune che commettono molti siti web è l’installazione di cookie prima di ottenere il consenso dell’utente. Il GDPR è molto chiaro su questo punto: non è possibile memorizzare o accedere alle informazioni sul dispositivo dell’utente senza aver prima acquisito il suo consenso esplicito. Questa regola fondamentale viene spesso ignorata, esponendo i proprietari dei siti a rischi legali significativi.
Innanzitutto, è essenziale comprendere la differenza tra i diversi tipi di cookie, poiché non tutti richiedono il consenso preventivo:
I cookie tecnici sono quelli strettamente necessari per fornire il servizio richiesto dall’utente. Questi permettono la navigazione di base e l’accesso alle aree protette del sito. Per esempio, i cookie che mantengono attiva la sessione durante la navigazione o quelli utilizzati nei siti di home banking per identificare l’utente sono considerati tecnici. Per questi cookie, è sufficiente informare gli utenti del loro utilizzo attraverso un’informativa, senza necessità di raccogliere il consenso.
Al contrario, i cookie di profilazione sono quelli utilizzati per tracciare la navigazione dell’utente e creare profili sulle sue abitudini, gusti e comportamenti. Questi cookie permettono di mostrare pubblicità personalizzata e contenuti mirati in base alle preferenze dell’utente. In base al GDPR, i cookie di profilazione possono essere installati solo dopo aver ottenuto il consenso esplicito e preventivo dell’utente.
È importante notare che anche strumenti comuni come Google Maps, YouTube embed, ReCaptcha e altri servizi di terze parti installano cookie di profilazione sul dispositivo dell’utente. Di conseguenza, anche questi elementi devono essere bloccati fino all’ottenimento del consenso.
In ottemperanza ai principi generali della legislazione sulla privacy, che impediscono il trattamento dei dati prima del consenso, la normativa GDPR non consente di memorizzare o accedere alle informazioni sul dispositivo dell’utente prima di aver acquisito il suo consenso informato. In pratica, questo significa che è necessario implementare un blocco preventivo di tutti i cookie non tecnici.
Il blocco automatico è una funzionalità che impedisce l’installazione di cookie e strumenti di tracciamento fino a quando l’utente non esprime il proprio consenso. Questo meccanismo garantisce che un sito web installi solo i cookie strettamente necessari, in conformità con quanto previsto dalle normative sulla privacy.
Per implementare correttamente il blocco preventivo:
Molte soluzioni di cookie compliance offrono funzionalità di blocco automatico che, basandosi sui risultati della scansione del sito, bloccano l’installazione di cookie nel browser dell’utente fino all’ottenimento del consenso.
È fondamentale sottolineare che non basta semplicemente mostrare un banner informativo: il blocco deve essere effettivo a livello tecnico. Se il tuo sito installa cookie di profilazione prima che l’utente abbia espresso il consenso, stai violando il GDPR, anche se hai implementato un banner cookie apparentemente conforme.
Inoltre, il consenso deve essere:
Ricordati che continuare a navigare o scorrere la pagina non costituisce un consenso valido secondo il GDPR. Il consenso deve derivare da un’azione chiara e affermativa, come cliccare sul pulsante “Accetta”.
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Molti siti web presentano cookie banner che sembrano conformi al GDPR ma contengono errori fondamentali che li rendono illegali. Sebbene appaiano corretti a prima vista, questi banner violano le normative europee sulla privacy in modi che spesso sfuggono ai non addetti ai lavori.
Prima di tutto, un cookie banner conforme deve sempre presentare un’opzione chiara per rifiutare i cookie non essenziali. Secondo le linee guida del Garante Privacy italiano, il banner deve obbligatoriamente includere un pulsante “Rifiuta” oppure, in alternativa, un comando “X” con funzione di rifiuto. Inoltre, i pulsanti “Accetta” e “Rifiuta” devono avere la stessa enfasi visiva, dimensioni e colori equivalenti, senza indurre l’utente a fare una scelta piuttosto che un’altra.
In Italia, il banner deve contenere almeno:
È interessante notare che molti siti web tentano di nascondere o rendere meno evidente l’opzione di rifiuto, una pratica chiamata “dark pattern” che è esplicitamente vietata dalla normativa. Infatti, le autorità stanno intensificando i controlli su queste pratiche ingannevoli.
Un altro errore critico è l’utilizzo di caselle preselezionate per ottenere il consenso ai cookie. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha chiaramente stabilito che le caselle preselezionate non costituiscono un consenso valido. Il GDPR prescrive che il consenso deve essere:
Il consenso implicito, come quello ottenuto attraverso lo scorrimento della pagina o la prosecuzione della navigazione, non è più considerato valido secondo le linee guida del Garante Privacy. Un banner GDPR conforme non può quindi utilizzare frasi come “Continuando a navigare accetti i cookie”, poiché tali pratiche violano il principio del consenso esplicito.
Come ha precisato la Corte di Giustizia UE, è “praticamente impossibile determinare in modo oggettivo se, non deselezionando una casella preselezionata, l’utente abbia effettivamente manifestato il proprio consenso”. Questa sentenza ha definitivamente vietato l’uso di caselle preselezionate per qualsiasi tipo di cookie non essenziale.
Infine, un cookie banner GDPR conforme deve sempre contenere un link alla cookie policy completa. Questo documento è fondamentale perché deve:
La cookie policy deve essere redatta in un linguaggio chiaro e comprensibile, evitando termini tecnici o giuridici complessi che potrebbero confondere l’utente. Deve inoltre essere facilmente accessibile in qualsiasi momento, non solo attraverso il banner iniziale.
Ricordiamo che il banner non deve bloccare completamente la navigazione dell’utente, a meno che non venga utilizzato un “cookie wall”. Tuttavia, anche in questo caso, il Garante Privacy italiano ha stabilito che i cookie wall non sono ammessi, a meno che il titolare del sito non fornisca un’alternativa per accedere al servizio senza accettare i cookie non essenziali.
Per evitare sanzioni, è quindi essenziale verificare che il proprio cookie banner rispetti tutti questi requisiti, offrendo agli utenti un consenso realmente libero, specifico, informato e inequivocabile.
Un altro errore comune nella gestione dei cookie riguarda la mancata distinzione tra cookie di prima e terza parte, aspetto che può portare a gravi violazioni del GDPR. Questa distinzione non è solo tecnica, ma ha importanti implicazioni legali che molti proprietari di siti web ignorano o sottovalutano.
I cookie di prima parte sono quelli creati e utilizzati direttamente dal proprietario del sito che l’utente sta visitando. Servono principalmente per salvare preferenze come la lingua o i prodotti nel carrello, permettendo la navigazione tra diverse sessioni. Al contrario, i cookie di terza parte sono creati da domini diversi da quello visitato dall’utente e sono generalmente utilizzati per tracciare l’attività online attraverso vari siti web, raccogliendo dati preziosi per pubblicità mirata e analisi comportamentale.
Quando il tuo sito web utilizza servizi di terze parti come Google Analytics, plugin social o elementi incorporati come mappe o video, stai implicitamente consentendo l’installazione di cookie di terze parti. Secondo il Garante Privacy, gli obblighi di informativa e consenso per questi cookie riguardano principalmente le terze parti. Tuttavia, in qualità di titolare del sito web, condividi la responsabilità legale per la conformità di tali cookie al GDPR.
Infatti, anche se i cookie provengono da aziende come Google o Facebook, la responsabilità legale resta comunque tua, in quanto proprietario del sito. Pertanto, devi assicurarti che questi cookie vengano attivati solo dopo il consenso esplicito dell’utente, esattamente come faresti con i tuoi cookie di profilazione.
In pratica, devi implementare un meccanismo che blocchi preventivamente tutti i cookie di terze parti fino all’ottenimento del consenso dell’utente. Questo include elementi comuni come:
Oltre al blocco preventivo, hai l’obbligo di informare adeguatamente gli utenti sulla presenza di cookie di terze parti. Il Garante Privacy ha chiarito che, in quanto intermediario tecnico, devi inserire nella tua cookie policy “i link aggiornati alle informative e ai moduli di consenso delle terze parti stesse”.
Non è necessario elencare singolarmente tutti i cookie di terze parti, operazione che sarebbe tecnicamente complessa e soggetta a continui aggiornamenti. Invece, devi:
È importante sottolineare che l’obbligo di fornire meccanismi di opt-out ricade principalmente sulle terze parti, ma è tua responsabilità indirizzare correttamente gli utenti verso questi strumenti.
In conclusione, distinguere correttamente tra cookie di prima e terza parte non è solo una questione tecnica, ma un aspetto fondamentale della conformità al GDPR che richiede attenzione particolare per evitare sanzioni e garantire la trasparenza verso gli utenti del tuo sito web.
La gestione temporale del consenso ai cookie è un aspetto spesso trascurato nella cookie compliance GDPR. Molti proprietari di siti web, dopo aver implementato correttamente il banner per la prima volta, dimenticano che il consenso ha una data di scadenza e deve essere periodicamente rinnovato.
Innanzitutto, è fondamentale comprendere che il consenso ai cookie non è “per sempre”. Il Garante Privacy italiano ha stabilito chiaramente nelle sue Linee guida che il periodo di validità del consenso è di 6 mesi dalla precedente presentazione del banner. Dopo questo periodo, è necessario ripresentare il banner all’utente per rinnovare il consenso.
Questa regola dei 6 mesi rappresenta un equilibrio tra la necessità di rispettare la libertà di scelta dell’utente e l’esigenza di aggiornare periodicamente il consenso. Di conseguenza, è importante implementare un sistema che tenga traccia della data dell’ultimo consenso per ciascun visitatore del sito.
Inoltre, il Garante ha concesso lo stesso periodo di tempo (6 mesi) alle aziende per adeguarsi alle sue ultime indicazioni sulla gestione dei cookie. Pertanto, i controlli e le eventuali sanzioni per la non conformità sono diventati più frequenti dal 9 gennaio 2022.
Al contrario di quanto molti credono, non è possibile riproporre il banner cookie a ogni visita dell’utente, specialmente se ha già espresso la propria scelta. Secondo il Garante Privacy, la riproposizione eccessiva del banner può compromettere l’esperienza di navigazione e indurre l’utente ad accettare i cookie solo per liberarsi dal fastidio della comparsa continua.
In particolare, il banner può essere legittimamente ripresentato all’utente solo in tre casi specifici:
È importante sottolineare che queste regole si applicano anche agli utenti che hanno precedentemente rifiutato i cookie. Non è consentito riproporre il banner nella speranza che l’utente cambi idea, a meno che non si verifichi una delle tre condizioni sopra elencate.
Secondo le linee guida del Garante, dopo aver mostrato il banner per la prima volta, non si deve continuare a mostrarlo a ogni visita successiva dell’utente. È comunque consigliabile offrire all’utente la possibilità di modificare le proprie preferenze in qualsiasi momento, ad esempio attraverso un’icona sempre visibile durante la navigazione.
Un aspetto spesso sottovalutato della cookie compliance è la documentazione del consenso ottenuto. Molti siti web si limitano a mostrare il banner e raccogliere il consenso, senza però conservare alcuna prova di questa operazione. Questo errore potrebbe costarti sanzioni fino a 20 milioni di euro o al 4% del fatturato mondiale annuo.
Il GDPR richiede che, in qualità di titolare del trattamento, tu sia in grado di dimostrare che l’utente ha effettivamente fornito il consenso. Infatti, in caso di contestazione, l’onere della prova ricade interamente su di te. Tuttavia, esiste una certa confusione su come documentare correttamente questo consenso.
Alcuni sostengono che sia obbligatorio un vero e proprio “Registro Preferenze Cookie”, mentre il Garante Privacy italiano chiarisce che per tenere traccia del consenso è sufficiente “un apposito cookie tecnico”. In pratica, esistono due approcci principali:
Qualunque soluzione scegli, è fondamentale registrare almeno:
Il principio di accountability (responsabilizzazione) del GDPR impone di poter dimostrare la conformità alle normative. Non è sufficiente dire di essere in regola, devi poterlo provare concretamente.
Secondo il Garante Privacy, “costituisce buona prassi l’adozione di un accorgimento tecnico (ad esempio una icona) che indichi in ogni momento lo stato dei consensi resi in precedenza dall’utente”. Inoltre, il consenso ha una validità temporale limitata e deve essere rinnovato almeno ogni 6 mesi.
Il GDPR non prescrive esattamente come dimostrare l’acquisizione del consenso, lasciandoti libero di scegliere il metodo più adatto. Tuttavia, è importante che l’azione dell’utente corrisponda a un “evento informatico inequivoco, documentabile”.
In sintesi, anche se non esiste un obbligo esplicito di mantenere un registro formale dei consensi, devi comunque essere in grado di dimostrare che:
Non sottovalutare questo aspetto della cookie compliance: la mancanza di prove del consenso è una violazione che potrebbe costarti molto cara.
Questi cinque errori critici rappresentano un rischio reale per chiunque gestisca un sito web. Evitarli non è solo una questione di conformità legale, ma anche di rispetto verso i nostri utenti. Certamente, la gestione della cookie compliance può sembrare complicata, tuttavia con gli strumenti giusti diventa un processo gestibile.
Abbiamo visto come l’installazione di cookie senza consenso, l’uso di banner non conformi, la mancata distinzione tra cookie di prima e terza parte, la gestione errata dei rinnovi del consenso e l’assenza di prove del consenso possano esporre la tua attività a sanzioni significative.
Ricordati che il Garante Privacy italiano sta intensificando i controlli e le sanzioni possono arrivare fino a 20 milioni di euro. Vale quindi la pena investire tempo e risorse per implementare correttamente la tua strategia di cookie compliance.
Prima di tutto, assicurati di bloccare preventivamente tutti i cookie non essenziali. Successivamente, crea un banner conforme con pulsanti “Accetta” e “Rifiuta” chiaramente visibili. Infine, conserva sempre prova del consenso degli utenti e aggiorna il banner ogni sei mesi come richiesto dalla normativa.
La protezione della privacy degli utenti non è solo un obbligo legale, ma rappresenta anche un valore aggiunto per il tuo business. Gli utenti apprezzano sempre più i siti che rispettano la loro privacy, quindi considera la conformità GDPR come un’opportunità per migliorare la fiducia nel tuo brand.
La conformità GDPR per i cookie è fondamentale per evitare sanzioni fino a 120.000 euro e proteggere la tua attività online. Ecco gli errori critici da evitare immediatamente:
• Blocca tutti i cookie non essenziali prima del consenso – Il GDPR vieta l’installazione di cookie di profilazione prima dell’autorizzazione esplicita dell’utente
• Implementa banner conformi con pulsante “Rifiuta” obbligatorio – I banner devono includere opzioni “Accetta” e “Rifiuta” con pari visibilità, senza caselle preselezionate
• Distingui cookie di prima e terza parte nella policy – Indica chiaramente le terze parti coinvolte e fornisci link alle loro informative privacy
• Rinnova il consenso ogni 6 mesi automaticamente – Il consenso scade dopo 6 mesi e deve essere ripresentato agli utenti per mantenere la conformità
• Conserva sempre prova documentale del consenso ottenuto – Registra chi, quando e come ha fornito il consenso per dimostrare la conformità in caso di controlli
La gestione corretta dei cookie non è solo un obbligo legale, ma un’opportunità per costruire fiducia con i tuoi utenti e proteggere il tuo business dalle crescenti sanzioni del Garante Privacy.
Q1. Cosa accade quando accettiamo i cookie su un sito web? Quando accetti i cookie, permetti al sito di installare piccoli file di testo sul tuo dispositivo. Questi file memorizzano le tue preferenze e altre informazioni, consentendo al sito di ricordarti e personalizzare la tua esperienza nelle visite successive.
Q2. Perché i cookie possono rappresentare un rischio per la privacy? I cookie possono costituire un rischio per la privacy perché raccolgono dati sulla tua attività online. In caso di violazioni, questi dati potrebbero essere accessibili a terze parti non autorizzate, compromettendo potenzialmente le tue informazioni personali.
Q3. Quali sono i passaggi principali per rendere un sito web conforme al GDPR? Per conformarsi al GDPR, un sito web deve: implementare un banner cookie conforme, ottenere il consenso esplicito prima di installare cookie non essenziali, fornire una chiara informativa sulla privacy, offrire agli utenti il controllo sui propri dati e documentare il consenso ottenuto.
Q4. Quali tipi di cookie non richiedono il consenso esplicito dell’utente? I cookie tecnici, essenziali per il corretto funzionamento del sito, non richiedono il consenso esplicito dell’utente. Questi includono cookie necessari per la navigazione, l’accesso ad aree riservate e il mantenimento delle preferenze di base dell’utente.
Q5. Con quale frequenza deve essere rinnovato il consenso ai cookie? Secondo le linee guida del Garante Privacy italiano, il consenso ai cookie deve essere rinnovato almeno ogni 6 mesi. Dopo questo periodo, è necessario ripresentare il banner all’utente per ottenere nuovamente il suo consenso esplicito.